CoME – Coordinamento Nazionale dei Docenti di Musica Elettronica

STATUTO


Articolo 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata CoME – Coordinamento Nazionale Docenti di Musica Elettronica, Associazione Culturale senza fini di lucro. La denominazione è indicata per brevità con la sigla CoME nei successivi articoli dello Statuto, negli atti interni e in quelli esterni dell’Associazione.

Articolo 2 – Sede e durata

La sede del CoME, in attesa di collocazione presso un’istituzione, è fissata pro tempore dai soci fondatori presso il domicilio del Presidente in carica. La durata del CoME viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopi

L’Associazione ha per oggetto i campi di interesse dell’insegnamento della Musica Elettronica in tutte le sedi di istruzione formale. L’Associazione si propone di monitorare e qualificare l’insegnamento della Musica Elettronica in Italia; di perseguire finalità nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca nell’ambito della Musica Elettronica; di contribuire attraverso proposte, studi, progetti, conferenze, seminari e altre iniziative al più ampio coordinamento dei docenti e delle attività didattiche nel settore della Musica Elettronica; di intrattenere relazioni con le analoghe associazioni europee; di svolgere la propria interlocuzione con gli organi competenti dello Stato al fine di valorizzare la didattica della Musica Elettronica in Italia; di offrire consulenze nei confronti delle Istituzioni Governative. L’associazione potrà compiere tutte quelle operazioni e attività che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connesse e rispettanti gli obblighi di legge.

Articolo 4 – Organi

Sono Organi del CoME: l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Soci

Comma 1. Sono Soci del CoME: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari: docenti titolari di cattedra o con contratto annuale subordinato a tempo determinato nei settori disciplinari della Musica Elettronica dei Conservatori italiani; c) Soci Onorari: docenti di Musica Elettronica dei Conservatori italiani attualmente in quiescenza. d) Soci Aggregati: altre figure inerenti la formazione negli ambiti delle discipline della Musica elettronica. I Soci Aggregati non hanno diritto di voto.

Comma 2. L’adesione all’Associazione avviene a seguito di comunicazione scritta dell’interessato, approvata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può ricevere ed eventualmente approvare delle candidature in qualità di Socio Aggregato. La candidatura a Socio Aggregato deve essere promossa da un Socio Ordinario. L’associazione in qualità di Socio Aggregato è temporanea (vedi Comma 3).

Comma 3. Le dimissioni da socio del CoME debbono essere presentate per iscritto e hanno effetto immediato. La decadenza da Socio Ordinario è disposta dal Consiglio Direttivo qualora sussistano gravi motivi di ordine morale o che comunque possano essere di nocumento al funzionamento o all’immagine dell’Associazione; decadono altresì dalla qualifica di Socio Ordinario i docenti non in servizio da almeno due anni accademici. L’associazione in qualità di Socio Aggregato vale fino a quando sussistono le motivazioni dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Tale associazione può decadere con effetto immediato su decisione del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 6 – Assemblea dei Soci

Comma 1. L’Assemblea è costituita da tutti Soci; vi hanno diritto di voto i Soci Ordinari. Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare. L’Assemblea può essere altresì convocata su richiesta scritta e vincolante da almeno un quinto dei Soci Ordinari.

Comma 2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto disposto dall’art.9, anche in forma delegata. Sono ammesse al massimo 7 (sette) deleghe per ciascun Socio Ordinario.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da 5 (cinque) componenti eletti tra i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 4 (quattro) anni dalla sua elezione ed elegge al suo interno, con votazione separata, a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo promuove e organizza l’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica (presenza fisica o teleconferenza). Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Il verbale è redatto dal Segretario ed è approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Rappresentanza

Le delibere e i documenti dell’Assemblea possono essere rappresentati, nella loro integrità, da tutti i Soci del CoME, in qualunque sede e a qualunque livello essi si trovino a operare.

Articolo 9 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti, su proposta dei singoli Soci. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari (vedi Art. 6). Le votazioni possono avvenire anche per via telematica.

Articolo 10 – Regolamento

È facoltà del CoME, anche su proposta dei singoli Soci, stabilire un Regolamento interno da allegare allo Statuto, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 11 – Scioglimento e rinvii

Lo scioglimento del CoME può essere deciso unicamente dall’Assemblea dei Soci convocata specificamente a questo proposito, con le stesse modalità di cui all’art. 9. Ogni altra disposizione che risulti necessaria è affidata a successivi Regolamenti. Per quanto non previsto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile per le associazioni e ai vigenti obblighi di legge.

Statuto del CoME – giugno 2023 (attuale)

Statuto del CoME – aprile 2018 (precedente)

Statuto del CoME – febbraio 2011 (precedente)